
Data Act e GDPR: l’accesso ai dati dei prodotti connessi tra piena applicabilità e la riforma “Digital Omnibus”
13 Luglio 2026
I messaggi WhatsApp o di posta elettronica sono considerati come documento informatico Sono la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 del Codice Civile.
Anche il messaggio WhatsApp o quello di posta elettronica costituiscono documento informatico anche se privi di sottoscrizione del mittente.
Messaggi WhatsApp e mail
La sezione VI della Corte d’Appello di Firenze con la sentenza 25 giugno 2026 n. 2372 ha affermato il principio di diritto secondo cui il messaggio WhatsApp, così come il messaggio di posta elettronica (e-mail), costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime. E ciò pur non avendo tale documento l’efficacia della scrittura privata prevista dall’articolo 2702 del Codice civile.
Sistema via pec
Con la precisazione che il sistema via pec (posta elettronica certificata), diversamente dalla posta elettronica ordinaria (peo), è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale (ex articolo 1, lettera v-bis, del Dlgs 82/2005 - Cad, la posta elettronica certificata è “il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi”) e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio (che cioè ex articolo 1335 del Cc si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario).
E così, in caso di contenzioso, la pec garantisce l’opponibilità a terzi del messaggio, dal momento che la ricevuta rilasciata al mittente dal gestore costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e di eventuali messaggi, così come il gestore della casella pec invia al mittente la ricevuta consegna, così certificando che il messaggio che è stato spedito, è stato consegnato e non è stato alterato in fase di trasmissione, con l’attestazione di data ed ora di ciascuna delle operazioni descritte o, in caso contrario, di eventuali errori verificatisi in fase di trasmissione, in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Pagina web
Da parte sua, la pagina web può essere ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’articolo 1, lettera p), del Dlgs CAD. In altri termini, le pagine web possono essere ricomprese - così come le e-mail, gli sms, eccetera - nella definizione di “documento informatico” (nel senso innanzi precisato) non sottoscritto.
Ne consegue che anche a queste ultime, coerentemente con quanto sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza per le ipotesi concernenti le e-mail e gli sms, deve attribuirsi l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 del Codice civile.
A sua volta la stampa di una pagina web può ragionevolmente ricondursi all’ipotesi della copia (o estratto) analogica di documento informatico, disciplinata dall’articolo 23 CAD.
Disconoscimento di riproduzioni informatiche
Quanto, infine, al disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 del Cc, pur non essendo istituto soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’articolo 214 del Cpc, esso deve, tuttavia, rivestire le caratteristiche della chiarezza, ed essere circostanziato oltre che esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale, da un lato, e realtà riprodotta, dall’altro lato.
Il disconoscimento in discorso non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, II, del Cpc, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il Giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Rocco Panetta -Chairman Panetta Consulting Group
Intelligenza artificiale/ Società
Visione/Diritto
